Sintesi dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
1) Diritto a condizioni contrattuali non discriminatorie
I biglietti per il trasporto effettuato con autobus sono offerti al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza dell’acquirente o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore dei biglietti nell’Unione Europea.
Per i Servizi regolari a lunga distanza i vettori procedono all’emissione dei biglietti, anche in formato elettronico, per i passeggeri nella misura in cui non vi siano altri documenti che diano diritto al trasporto.
2) Diritto all‘informazione
I passeggeri del trasporto effettuato con autobus hanno diritto a essere adeguatamente informati. Le informazioni comprendono i diritti dei passeggeri e i dati necessari per contattare gli organismi nazionali responsabili del controllo dell’applicazione del Regolamento.
Tutte le informazioni generali essenziali e le condizioni di trasporto devono essere fornite in formato accessibile alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, ad esempio mediante stampa a caratteri grandi, linguaggio chiaro, Braille e registrazioni vocali.
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un Servizio regolare a lunga distanza, il vettore o, se opportuno, l’ente di gestione della stazione informa della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione quanto prima, e comunque non oltre trenta minuti dopo l’ora di partenza prevista, e comunica l’ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile. Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza in base all’orario a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore o, se opportuno, l’ente di gestione della stazione compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi. Ove possibile, le predette informazioni sono fornite per via elettronica, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta e abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato.
3) Diritto al risarcimento e all’assistenza in caso di incidente
Nei Servizi regolari a lunga distanza i passeggeri hanno diritto a un risarcimento per il decesso o le lesioni personali nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente derivante dall’utilizzo di autobus. Le condizioni e l’entità del risarcimento sono disciplinati dalla legislazione nazionale applicabile, mentre il Regolamento ne stabilisce sono gli importi minimi. I risarcimenti non sono automatici e devono, quindi, essere rivendicati presso i Tribunali nazionali competenti.
Nei Servizi regolari a lunga distanza, inoltre, il vettore è tenuto a prestare un’assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito di un incidente. Tale assistenza comprende, ove necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto e l’agevolazione della prima assistenza.
4) Diritto alla continuazione del viaggio, al reinstradamento e al rimborso in caso di cancellazione o ritardo significativo
In caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili o se il vettore prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca un ritardo alla partenza per oltre centoventi minuti o una cancellazione, i passeggeri del Servizio regolare a lunga distanza hanno la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:
• il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, non appena possibile; oppure
• il rimborso totale del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
I passeggeri hanno diritto di esercitare la predetta scelta anche quando un servizio regolare subisce una cancellazione o un ritardo superiore a centoventi minuti alla partenza dalla fermata.
Se nelle predette situazioni il vettore non è in grado di offrire la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto e il reinstradamento, i passeggeri hanno diritto a un indennizzo pari al 50 % del prezzo del biglietto.
Il diritto all’indennizzo e all’eventuale rimborso del prezzo del biglietto non impedisce ai passeggeri di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari.
Ove l’autobus diventi inutilizzabile durante il viaggio, il vettore è tenuto a mandare un altro autobus presso il luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile al fine di assicurare il trasporto dei passeggeri fino a destinazione oppure fino a un idoneo punto di attesa o a una stazione da cui possano proseguire il viaggio.
5) Diritto all’assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Nei Servizi regolari a lunga distanza con viaggi la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a 4 ore i passeggeri hanno diritto a un’assistenza adeguata, ivi inclusi spuntini, pasti o bevande. Il vettore non è tenuto a sostenere i costi di alloggio ove la cancellazione o il ritardo siano dovuti a condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali).
6) Diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta
Alle persone con disabilità o a mobilità ridotta spettano tutti i diritti dei viaggiatori nell’ambito del trasporto effettuato con autobus, in modo che venga loro assicurata la possibilità di effettuare viaggi come gli altri cittadini.
a) Diritto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ad accedere al trasporto senza oneri aggiuntivi:
I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono richiedere alle persone con disabilità o a mobilità ridotta oneri aggiuntivi sulle prenotazioni e sui biglietti.
Essi non possono, altresì, rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o a mobilità ridotta.
Le predette disposizioni sono derogabili solo in caso di impossibilità di effettuare il trasporto di una persona con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi di normative in materia di sicurezza ovvero in ragione di obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti oppure qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture renda fisicamente impossibile il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.
Qualora nei Servizi regolari a lunga distanza il vettore, l’agente di viaggio e l’operatore turistico si rifiuti di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o di far salire a bordo una persona con disabilità o a mobilità ridotta avvalendosi delle predette deroghe, ne informerà immediatamente la persona interessata spiegandone le motivazioni, su richiesta anche in forma scritta. In tal caso, il vettore, l’agente di viaggio e l’operatore turistico informa, altresì, la persona in questione in merito alla possibilità di accettare prenotazioni o emettere biglietti su eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dal vettore. Ove le motivazioni alla base del rifiuto di emissione del biglietto o dell’imbarco sull’autobus venissero meno in ragione della presenza di una persona che possa fornire l’assistenza necessaria, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può richiedere di essere accompagnata gratuitamente da un accompagnatore di sua scelta.
Ove alla persona con disabilità o a mobilità ridotta che abbia debitamente informato il vettore della propria necessità di assistenza speciale e sia in possesso di un biglietto o di una prenotazione per un Servizio regolare a lunga distanza venga, tuttavia, rifiutato il trasporto in ragione della predetta disabilità o mobilità ridotta, la medesima potrà scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto e il reinstradamento, salvo disponibilità dei servizi di trasporto necessari.
I vettori e gli enti di gestione delle stazioni provvedono affinché siano garantite le condizioni di accesso non discriminatorie per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Tali condizioni devono essere rese pubbliche dai medesimi e, su richiesta, messe materialmente a disposizione del passeggero.
b) Diritto all’assistenza speciale
Nei Servizi regolari a lunga distanza i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a prestare gratuitamente assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Le persone con disabilità o a mobilità ridotta devono comunicare ai vettori la propria necessità di assistenza con un preavviso di almeno 36 ore nonché presentarsi con anticipo (non superiore a 60 minuti) rispetto all’orario previsto di partenza nel punto stabilito presso la stazione degli autobus.
c) Diritto al rimborso in caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature di mobilità
In caso di perdita o danneggiamento di attrezzature di mobilità, quali sedie a rotelle o altri dispositivi di assistenza, da attribuirsi al vettore o all’ente di gestione della stazione, questi è tenuto a rimborsare il costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura in oggetto.
Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea.
7) Diritto alla trasmissione dei reclami al vettore o a un organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento
I passeggeri hanno la facoltà di presentare un reclamo al vettore entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o ancora in esame. La risposta definitiva deve essere comunicata al passeggero entro tre mesi dal ricevimento del reclamo.
I predetti termini non si applicano alle problematiche attinenti i rimborsi in caso di decesso o lesioni personali nonché perdita o danneggiamento del bagaglio a seguito di incidente.
8) Applicazione del Regolamento
Ogni Stato Membro designa uno o più organismi nuovi o esistenti responsabili dell’applicazione del Regolamento per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del Regolamento.
Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all’organismo nazionale designato o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato Membro, in merito a presunte violazioni del Regolamento.
Gli Stati Membri possono decidere che un passeggero in primo luogo presenti al vettore un reclamo, nel qual caso l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione o un altro organismo competente designato dallo Stato Membro funge da organo di secondo grado per reclami non risolti.
In Italia il passeggero è tenuto a rivolgersi, in primo luogo, al vettore.